Art. 6.
(Misure in favore delle piccole
e medie imprese).
1. Alle piccole e medie imprese, come definite ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia e fatte salve le limitazioni settoriali stabilite dalla Commissione europea, che ottengono l'attribuzione
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del marchio etico è concesso un credito di imposta.
2. Sono esclusi dal beneficio del credito di imposta di cui al comma 1 i soggetti previsti dall'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
3. Il credito di imposta è riconosciuto alle imprese di cui al comma 1 nella misura pari alla spesa sostenuta per le procedure utilizzate per l'ottenimento della certificazione SA 8000 e del marchio etico ed è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo all'ottenimento della registrazione medesima, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, e successive modificazioni.
4. Il credito di imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e ai fini del rapporto stabilito dall'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
5. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che le spese sostenute per ottenere la certificazione SA 8000 e il marchio etico siano documentate ai sensi della vigente normativa fiscale.
6. Al credito di imposta si applica la regola «de minimis» di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefìci eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di 90.000 euro nel triennio in oggetto.